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Come promesso eccovi informazioni sul TFR, non saranno sto gran che ma sono quel che sono.

Oggetto: Scelta sul conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari Informativa ai sensi dell’art. 8, comma i, de! D.Lgs. n. 252/2005
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005, a partire dal 1 ° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1 ° gennaio 2007, ogni dipendente potrà scegliere la destinazione del proprio TFR.
La scelta può avvenire in maniera esplicita, indicando espressamente la destinazione del TFR maturando, o tacita, non esprimendo alcuna scelta.

Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006
Entro il 30 giugno 2007, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 possono:
• manifestare la volontà di conferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà versare il TFR del lavoratore al fondo pensione scelto dal 1 luglio 2007, con riferimento al periodo compreso tra la data della scelta e il 30 giugno 2007. Per i mesi antecedenti la scelta del lavoratore che abbia deciso di devolvere l’intero TFR alla previdenza complementare, quest’ ultimo rimarrà in azienda;

• chiedere che il proprio TFR continui a essere LIQUIDATO A FINE RAPPORTO, secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., come per il passato.

Questo significa che: se il lavoratore appartiene a un’azienda con almeno 50 dipendenti, il suo TFR- al netto del contributo dello 0,50% – sarà trasferito mensilmente al Fondo di Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS per un importo corrispondente a quello maturato dal 1 ° gennaio 2007. L’obbligo di versamento decorre dal momento della scelta del lavoratore. Comunque, questo trasferimento del TFR al Fondo della Tesoreria di Stato non cambia né la natura né le condizioni che regolano il TFR. Inoltre. l’unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro, anche per la parte di TFR trasferita al Fondo di Tesoreria;

Se non dovesse esprimere alcuna scelta entro il 30 giugno 2007 dovendosi necessariamente applicare il principio del silenzio assenso, il suo TFR maturando verrà versato al fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS – senza la sua -liquidazione alfa risoluzione del rapporto di lavoro – non essendo al momento prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori temporanei alcuna forma di previdenza complementare.

Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che non abbiano già espresso la loro volontà sul conferimento dell’intero TFR nei precedenti rapporti di lavoro
l lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che non abbiano già espresso la loro volontà sul conferimento dell’intero TFR nei precedenti rapporti dì lavoro possono:
• manifestare la volontà di conferire il TFR a un fondo di previdenza complementare, entro 6 mesi dalla data di assunzione.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà versare l’intero TFR maturando del lavoratore al fondo pensione scelto dalla data dell’adesione al fondo stesso, fermo restando che, in caso di lavoratori assunti nel primo semestre 2007, il versamento non potrà essere effettuato prima del 1 ° luglio 2007. Per i mesi prima della scelta del lavoratore, avendo l’azienda 50 o più dipendenti, il TFR sarà trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS;

• chiedere che il proprio TFR sia LIQUIDATO A FINE RAPPORTO ex art. 2120 c.c..

Questo significa che:se il lavoratore appartiene a un’azienda con almeno 50 dipendenti, il suo TFR – al netto del contributo dello 0,50% – sarà trasferito mensilmente al Fondo di Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS per un importo pari a quello maturato dalla data di assunzione. L’obbligo di versamento inizia dal momento della scelta del lavoratore. Comunque, questo trasferimento del TFR al Fondo della Tesoreria di Stato non cambia né la natura né le condizioni che regolano il TFR;

Se non dovesse esprimere alcuna scelta entro il 30 giugno 2007, o comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva ai 1 ° gennaio 2007, dovendosi necessariamente applicare il principio del silenzio assenso, il suo TFR maturando verrà versato al fondo dì previdenza complementare istituito presso l’INPS – senza la sua liquidazione alla risoluzione del rapporto di lavoro – non essendo al momento prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori temporanei alcuna forma di previdenza complementare.

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Questo blog non è solo sull’Uso Consapevole Delle Tecnologie

Questo è un blog politico. Che piaccia o no. Ma difficilmente mi si vedrà schierato a favore di un partito, o contro un partito… per partito preso.
Politica è essere o non essere razzisti, essere o non essere a favore dei diritti e delle libertà, politica è scegliere di buttare per terra una cartaccia o di raccoglierla e metterla in un cestino della differenziata, politica è scegliere tra accogliere o discriminare, sono tutte cose che non sono di destra o di sinistra, che non dovrebbero appartenere a l’uno o all’altra fazione politica. Sono “cosa pubblica”, sono bene pubblico.
Qui puoi leggere di più sulla mia idea di politica

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Citazioni a caso

Avevo urgenza di salvare il cristianesimo dal cattolicesimo. I vangeli apocrifi sono una lettura bellissima con molti punti di contatto con l’ideologia anarchica.
-su La Buona Novella-
Fabrizo De Andrè

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