Come promesso eccovi informazioni sul TFR, non saranno sto gran che ma sono quel che sono.
Oggetto: Scelta sul conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari Informativa ai sensi dell’art. 8, comma i, de! D.Lgs. n. 252/2005
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005, a partire dal 1 ° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1 ° gennaio 2007, ogni dipendente potrà scegliere la destinazione del proprio TFR.
La scelta può avvenire in maniera esplicita, indicando espressamente la destinazione del TFR maturando, o tacita, non esprimendo alcuna scelta.
Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006
Entro il 30 giugno 2007, i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 possono:
• manifestare la volontà di conferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare.
• chiedere che il proprio TFR continui a essere LIQUIDATO A FINE RAPPORTO, secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., come per il passato.
Se non dovesse esprimere alcuna scelta entro il 30 giugno 2007 dovendosi necessariamente applicare il principio del silenzio assenso, il suo TFR maturando verrà versato al fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS – senza la sua -liquidazione alfa risoluzione del rapporto di lavoro – non essendo al momento prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori temporanei alcuna forma di previdenza complementare.
Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che non abbiano già espresso la loro volontà sul conferimento dell’intero TFR nei precedenti rapporti di lavoro
l lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che non abbiano già espresso la loro volontà sul conferimento dell’intero TFR nei precedenti rapporti dì lavoro possono:
• manifestare la volontà di conferire il TFR a un fondo di previdenza complementare, entro 6 mesi dalla data di assunzione.
• chiedere che il proprio TFR sia LIQUIDATO A FINE RAPPORTO ex art. 2120 c.c..
Se non dovesse esprimere alcuna scelta entro il 30 giugno 2007, o comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva ai 1 ° gennaio 2007, dovendosi necessariamente applicare il principio del silenzio assenso, il suo TFR maturando verrà versato al fondo dì previdenza complementare istituito presso l’INPS – senza la sua liquidazione alla risoluzione del rapporto di lavoro – non essendo al momento prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori temporanei alcuna forma di previdenza complementare.
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