Cos’è il diritto all’oblio?

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Ho parlato di privacy in molti modi, in molti articoli. Da un lato per quanto ci preoccupa dell’uso dei nostri dati personali che fanno siti, dall’altra dell’uso che invece possono farne le persone. In Cosa può scoprire una persona dai miei profili social? (https://wp.me/pQMJM-2ab) ho ragionato su che cosa possano scoprire di noi le persone da quello che pubblichiamo, un possibile datore di lavoro, qualcuno che debba fornirci un’assicurazione, un futuro partner… In Cos’è il Revenge Porn? (https://wp.me/pQMJM-2hM) invece ho riflettuto sul rischio che immagini intime e personali vengano condivise in rete.

La cosa che accomuna questo aspetto della privacy è il bisogno, forte, che le informazioni su di noi scompaiano dalla rete. Possono esistere molti motivi. Può trovarsi in rete qualcosa che possa compromettere il nostro futuro lavorativo, qualcosa che non rispecchi più il nostro modo di essere, o qualcosa che possa creare problemi legali, o semplicemente dopo un passato in cui ci piaceva condividere moltissime cose ora vogliamo mantenere un profilo più anonimo.
Il problema poi si amplifica in caso di decesso. Cosa vogliamo resti di noi nella rete? Vogliamo che resti tutto immutato in eterno o vogliamo che sia tutto rimosso? Ci va bene che un giorno qualcuno possa riuscire a leggere le nostre vecchie mail e chat private o vogliamo che siano eliminate per sempre? Se in rete ci sono articoli di giornali che ci riguardano e raccontano cose imprecise, o magari di situazioni giudiziarie già risolte è corretto che restino per sempre tracciate?

In generale il dirotti all’oblio o diritto alla cancellazione è garantito dall’articolo 17 del GDPR (General Data Protection Regulation), il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati europeo.

Che elenca i casi e motivi in cui il titolare al trattamento e alla cancellazione dei dati deve procedere alla rimozione degli stessi senza ingiustificato ritardo. Uno dei casi, quello più conosciuto è quelli di quando il trattamento di quei dati non siano più necessari rispetto alle finalità di raccolta, quando viene revocato il consenso al trattamento o quando i dati sono stati raccolti in maniera illecita. Si tratta del classico trattamento dei dati che oggi viene indicato in tutti i documenti.

Lo stesso articolo vale anche in caso di pubblicazioni di altri dati come gli articoli di giornale, le notizie, le foto pubblicate da terze parti.

Articolo 17 del GDPR

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Fonte: Articolo 17 EU regolamento generale sulla protezione dei dati (EU-RGPD) (https://www.privacy-regulation.eu/it/17.htm)

L’articolo, tuttavia, stabilisce anche che il diritto alla cancellazione ha dei limiti, ossia quando i dati siano necessari per soddisfare esigenze come l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica. Questo per evitare possa avvenire una censura preventiva o la sparizione di informazioni che debbano essere necessariamente di pubblico dominio.

A scegliere quale sia il limite nello specifico caso dovrà in generale essere un giudice o il garante della privacy

Due sentenze utili sul diritto all’oblio

Con una sentenza del 26 giugno 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto all’oblio rientra nell’ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), mentre la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 CEDU.

Con una sentenza del 13 maggio 2014 (caso Google Spain), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che i motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati che indicizzano. Questo significa che se cercando il proprio nome su un motore di ricerca compaiono pagine o informazioni relative a noi, possiamo sia chiedere a chi gestisce quella pagina di rimuovere i dati, sia chiedere al motore di ricerca di rimuovere l’indicizzazione a quell’informazione specifica e non mostrarla in ulteriori ricerche. Almeno per le versioni del motore di ricerca visualizzate per il territorio europeo.

Esercizio del diritto all’oblio: a chi ci si può rivolgere?

Qualunque sito, motore di ricerca, entità giuridica deve per legge avere un responsabile del trattamento dei dati e una policy privacy pubblica, quindi in linea di massima è sempre possibile rivolgersi al sito, al motore di ricerca o all’azienda per chiedere la rimozione delle informazioni personali indicando dove esse si trovino. Ovviamente alle stesse regole devono stare anche le persone che eventualmente abbiano diffuso le informazioni tramite social, o qualunque altro mezzo di diffusione.

In caso di mancata risposta, o di risposta negativa, è possibile rivolgersi al Garante della Privacy 

In caso di mancata risposta o di risposta negativa, il successivo rimedio è il reclamo al Garante Privacy ai sensi dell’art. 77 del GDPR o all’autorità giudiziaria

Articolo 77 del GDPR

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.

All’indirizzo del Garante della Privacy (Come agire per tutelare i tuoi dati personali: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali) ci sono tutte le informazioni utili per rivolgersi al Garante.

Diritto all’oblio di una persona deceduta

Ormai, anche il diritto all’oblio di una persona deceduta è diventato importante. Se ne occupa Il primo comma dell’articolo 2-terdecies del Codice Privacy Italiano.

Art. 2-terdecies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 – Diritti riguardanti le persone decedute
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Quindi tale diritto può essere esercitato dalle figure parentali prossime.

Molti siti offrono in anticipo la possibilità di fare una scelta:

Altri eleminano i dati in automatico dopo un certo periodo di inattività

In generale è vero anche il contrario. L’eredita digitale è parte integrante dell’eredità di una persona, quindi qualora il deceduto non avesse richiesto al servizio di eliminare i suoi dati dopo il decesso, dovrebbe essere possibile richiedere al fornitore del servizio le informazioni necessarie all’accesso dei dati del defunto.

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